VALIDITA’ DEL DURC
l’Autorità di Vigilanza in materia di contratti pubblici, con determinazione n. 1 del 12 gennaio 2010, “anche in un’ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici”, aveva riconosciuto la validità trimestrale del DURC.
il Ministero ha riconosciuto, nell’ambito delle diverse fattispecie esaminate, la validità trimestrale del DURC definendo, inoltre, l’ambito nel quale il documento emesso possa essere utilizzato
Il DURC che, come noto, attesta la regolarità contributiva dell’impresa alla data del suo rilascio, deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto.
Si rammenta che l’impresa nell’ambito delle procedure di selezione, dalla fase di partecipazione e fino all’aggiudicazione,può, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, può dichiarare di avere assolto gli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali.
Il DURC emesso ai fini del controllo dell’autocertificazione attesta la regolarità alla medesima data e la sua validità trimestrale decorrerà dalla data di autocertificazione indicata nella richiesta.
Si precisa, inoltre, che, nell’ambito degli appalti pubblici, non può essere utilizzato un DURC richiesto a fini diversi dal momento che le verifiche effettuate dai competenti Istituti e/o Casse Edili seguono ambiti e procedure, in parte diverse, in relazione alle finalità per cui lo stesso è stato emesso.
29 Novembre 2010
VALIDITA’ DEL DURC