8 Settembre 2016
PAGLIA, SFALCI E POTATURE NON SONO RIFIUTI. LO DICE LA NUOVA LEGGE 154. MA ATTENZIONE!

Tutto quello che imprenditori agricoli, artigiani e giardinieri devono sapere per mettersi al riparo da contestazioni e sanzioni.
 
PAGLIA, SFALCI E POTATURE NON SONO RIFIUTI. LO DICE LA NUOVA LEGGE 154. MA ATTENZIONE!
Intervista al Dirigente della Provincia di Como, Franco Binaghi

Con l’approvazione del “Collegato Agricoltura” (Legge n. 154/2016) da parte del Senato della Repubblica nel corso della seduta dello scorso 6 luglio, è stato definitivamente confermato l’emendamento riguardante l’esclusione dalle norme sui rifiuti di sfalci e residui delle potature.

La nuova legge apporta una modifica all’art. 185 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 fortemente sollecitata da Coldiretti oltre che dettata dal buon senso, necessaria per la semplificazione burocratica e per la riduzione dei costi d’impresa. Lo scopo era proprio quello di snellire un comparto, quello degli operatori del verde, sommerso da inutili formalismi legislativi, determinando di fatto, l’ampliamento dell’elenco dei materiali esclusi dalle norme sui rifiuti, comprendendovi anche gli scarti vegetali, che rifiuti non sono, provenienti dalle aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.

Il risultato è stato ottenuto anche per merito di una grande azione sinergica sul territorio che ha visto protagonisti la Coldiretti di Como e Lecco ed esponenti locali del mondo politico, prima fra tutti l’Onorevole Veronica Tentori la quale dichiara che il Parlamento, approvando in via definitiva il Collegato Agricoltura, “ha confermato l’emendamento a mia prima firma (ora art. 41 del provvedimento) relativo all’esclusione dalle norme sui rifiuti di sfalci e potature. Una norma che” sottolinea l’onorevole “oltre a un ritorno di carattere economico per il Paese ha anche un riflesso positivo dal punto di vista ambientale. Fino ad oggi questi materiali venivano tutti smaltiti come rifiuti e in discarica, con pesanti costi per gli enti locali e per tutti i cittadini; da ora in poi, invece, potranno essere utilizzati come risorsa in una logica di risparmio ed economia circolare. Insomma, un passaggio legislativo di buon senso che ha trasformato uno scarto in un vantaggio per i cittadini, per gli enti locali e per le imprese. Sono molto soddisfatta di aver portato a termine questa battaglia” conclude la Tentori “ora si tratta di andare avanti, con l’impegno di spronare i Comuni e gli operatori che si occuperanno della raccolta, affinché la norma possa essere attuata in maniera efficace nel più breve tempo possibile”.
Testualmente, la lettera “f” del comma 1 dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, con la nuova legge, è stato  sostituito dal seguente testo:

“Non rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184 comma 2 lettera “e” (ovvero rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ndr), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura , nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.”

Come spesso tuttavia accade, osservando il testo di una legge si aprono scenari e dubbi interpretativi che meritano approfondimenti e valutazioni, anche e soprattutto per mettere definitivamente al riparo le imprese, agricole e non, da contestazioni e sanzioni.

Per garantire quindi ai nostri associati una corretta lettura, abbiamo chiesto il parere autorevole alla Provincia di Como, in quanto uno degli organi preposti ad effettuare i controlli proprio su questa disciplina.

Pubblichiamo integralmente l’intervista al Dr. Franco Binaghi.

COLDIRETTI: Buongiorno, partendo proprio dal testo della nuova legge 154 del 28 luglio 2016, cosa si intende per “destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche”?
DR. BINAGHI: “Buongiorno a voi. Tale dicitura si riferisce al diretto impiego dei materiali da parte dell’impresa che li ha prodotti ovvero all’imprenditore che, disponendo di un terreno agricolo (anche eventualmente concesso in convenzione per tale uso), utilizza paglia, sfalci e residui di potature come ammendante vegetale nel rispetto della normativa specifica di settore.“

COLDIRETTI: Proseguendo nella lettura del testo, cosa si intende invece per “utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura, o per la produzione di energia da tale biomassa”?
DR. BINAGHI: “Tale dicitura estende l’esclusione dalla normativa dei rifiuti anche al materiale trasformato che diventa un nuovo materiale pur conservando potere ammendante, anche se ceduto (a titolo oneroso o non) ad imprese agricole per l’impiego nelle normali pratiche agricole e zootecniche. Oppure anche se utilizzato sotto forma di cippato in caldaie a biomassa.”

COLDIRETTI: E quando si parla di “cessione a terzi”? Si intende che le imprese sono dunque esentate anche dalla compilazione del “formulario” per il trasporto di tali materiali?
DR. BINAGHI: “Si certamente; non essendo più considerato un rifiuto, questo genere di materiale, è infatti esente da tutta quella documentazione specificatamente prevista per il trasporto dei rifiuti propriamente tali. Il formulario, in questo caso, sarà dunque sostituito da un semplice documento di trasporto.
Stesso discorso vale per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, che dunque non è più obbligatoria salvo che per lo smaltimento dei rifiuti veri e propri ovvero di tutti quei materiali non censiti dalla nuova legge ovvero, ad esempio e non a titolo esaustivo, quei materiali non reimpiegabili nel processo produttivo dell’agricoltura (plastiche) o i materiali pericolosi.”

COLDIRETTI: Molto chiaro. Ma quando parliamo di trasporto e quindi di formulario e iscrizione all’albo, l’esenzione è riferita solo al trasporto verso un’impresa che utilizzerà il materiale per le normali pratiche agricole e zootecniche? Oppure anche al trasporto verso piattaforme di compostaggio e/o centri di smaltimento rifiuti?
DR. BINAGHI: “I materiali vegetali conferiti presso centri di compostaggio e impianti di trattamento rifiuti autorizzati, ivi compresi i centri di raccolta comunali, restano assoggettati alla disciplina dei rifiuti con tutte le conseguenze del caso, poiché viene meno la condizione prevista dalla nuova normativa della destinazione degli scarti alle ‘normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa’, necessaria per ritenerli esonerati dalla qualificazione di rifiuto. Una conseguenza specifica particolare è che il materiale vegetale che alcuni Comuni raccolgono presso le proprie piattaforme non potrà più essere utilizzato da imprese agricole per l’impiego sui propri terreni (neppure se tale materiale conferito e trasformato presso la piattaforma comunale fosse di provenienza della stessa azienda che poi intende ritirarlo) in quanto, trattandosi di rifiuto urbano, dovrà obbligatoriamente essere conferito presso impianti autorizzati per la gestione dei rifiuti.”

COLDIRETTI: A chi è rivolta, nello specifico, questa nuova disciplina? Anche agli artigiani e giardinieri operatori del verde (che nelle nostre province sono numerosi) o solo agli imprenditori agricoli (così come invece sancito lo scorso Febbraio nel “Collegato Ambiente” relativamente all’esenzione dalla tenuta dei registri di carico-scarico e dalla compilazione del MUD)?
DR. BINAGHI: “Poiché la ratio del legislatore pare sia quella di spostare l’attenzione dal soggetto all’oggetto, non esiste alcuna differenza tra un imprenditore agricolo e un artigiano, giardiniere, operatore del verde, limitatamente all’obbligo o non dell’utilizzo del formulario e dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.

COLDIRETTI: Grazie per l’intervento.

Come anticipato in occasione dell’incontro tecnico di Coldiretti tenutosi ad Alzate Brianza lo scorso 23 maggio, al fine di un’analisi approfondita del nuovo testo normativo e di fornire le risposte necessarie agli operatori, abbiamo in programma di realizzare un secondo incontro, nei prossimi mesi, in cui chiederemo nuovamente la disponibilità del Dr. Binaghi ad intervenire, poiché particolarmente sensibile nel considerare prioritaria la corretta informazione, dimostrando la vicinanza delle istituzioni nei confronti delle imprese e delle azioni formative promosse dalla nostra organizzazione.

 

 

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