L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
E’ stata approvata dalla Giunta Regionale Lombarda la delibera con cui vengono aggiornate le “Disposizioni inerenti all'efficienza energetica in edilizia”. La delibera recepisce alcune novità introdotte dal D.Lgs. n. 115/2008 e le osservazioni giunte dai vari operatori nel corso dell'ultimo anno.
Gli edifici esistenti sono soggetti all’obbligo dell’attestato di certificazione energetica nel caso di atti di trasferimento a titolo oneroso il quale deve essere allegato, in originale o in copia certificata conforme, all’atto di trasferimento stesso nei casi per i quali è posto l’obbligo di dotazione e dovrà essere inserito nell’atto, per dichiarazione resa dall’alienante, l’inesistenza di cause determinative delle decadenze dell'attestato.
Anche nel caso di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari è necessario l’attestato di certificazione energetica che deve essere consegnato alla controparte, in copia dichiarata conforme all’originale.
5 Maggio 2011
L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA