21 Gennaio 2011
LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL MUTUO PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL MUTUO PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
A decorrere dal 15.11.2010 (fino ad esaurimento dei fondi stanziati), i soggetti titolari di un mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, che si trovano nell’impossibilità temporanea di pagare le relative rate, possono presentare in banca una specifica domanda per richiedere la sospensione dei pagamenti per un periodo massimo di 18 mesi.
In particolare, per poter accedere a tale possibilità è necessario che il mutuo sia stato contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, che non deve avere le caratteristiche “di lusso” o rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che l’ammontare del mutuo sia non superiore a € 250.000 ed il relativo ammortamento sia iniziato da almeno un anno, che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente sia non superiore a € 30.000, che l’impossibilità di pagare le rate alla scadenza naturale sia connessa con il verificarsi di uno degli specifici eventi previsti dalla norma, ovvero:
·         perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ovvero del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a 3 mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
·         morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, percettore di un reddito pari almeno al 30% del reddito imponibile complessivo della famiglia;
·         pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare per un importo annuo non inferiore a € 5.000;
·         spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili, di importo non inferiore a € 5.000;
·         aumento della rata del mutuo a tasso variabile, a seguito delle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate mensili, rispetto alla scadenza precedente.

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