LA DIFFUSIONE DI MUSICA NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO E’ SOGGETTA AI DIRITTI SIAE ED AI DIRITTI FONOGRAFICI
La diffusione, nei locali aperti al pubblico (bar, ristoranti, negozi, ecc.), di musica d’ambiente attraverso apparecchi quali radio, TV, lettori di cd, ecc. comporta l’obbligo di pagamento dei c.d. diritti fonografici, in aggiunta ai diritti già corrisposti alla SIAE.
La riscossione di tali somme, dovute ai produttori dei fonogrammi, ossia a coloro che hanno effettuato la registrazione sul supporto dell’opera musicale (case discografiche), è effettuata attraverso un apposito consorzio, denominato “SCF”.
Quest’ultimo provvede a riscuotere i predetti diritti in nome proprio e per conto dei produttori da cui ha ricevuto mandato.
10 Gennaio 2011
LA DIFFUSIONE DI MUSICA NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO E’ SOGGETTA AI DIRITTI SIAE ED AI DIRITTI FONOGRAFICI