21 Dicembre 2010
IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2010

 IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2010 Entro il prossimo 27 dicembre va effettuato il versamento dell'acconto IVA.
I soggetti interessati (ditte individuali, società di persone, società di capitali, lavoratori autonomi, ecc.) dispongono di 3 metodi (alternativi) per determinare l'ammontare dell'acconto dovuto: quello storico, quello previsionale e quello delle operazioni effettuate.
L’importo dell’acconto sarà scomputato dalla liquidazione periodica (dicembre o quarto trimestre) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).
Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (conferimento d’azienda in società, donazione d’azienda, successione ereditaria, scioglimento società di persone con proseguimento dell’attività sotto forma di ditta individuale, ecc.), l’acconto è dovuto dal soggetto che nasce dalle predette operazioni straordinarie.
Il versamento dell’acconto IVA va effettuato con il mod. F24 con le ordinarie modalità telematiche, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il codice tributo 6013 per i contribuenti mensili ed il codice tributo 6035 per i contribuenti trimestrali, indicando quale periodo di riferimento l’anno 2010.
Il versamento dell’acconto IVA non è dovuto nei seguenti casi:
·        base di riferimento a credito (storico 2009 o presunto 2010);
·        importo dell’acconto dovuto inferiore a Euro 103,29;
·        inizio dell’attività nel corso del 2010;
·        cessazione dell'attività entro il 30.11.2010 (contribuente mensile);
·        cessazione dell’attività entro il 30.9.2010 (contribuente trimestrale);
·        produttori agricoli esonerati;
·        soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, DPR n. 633/72);
·        soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative (art. 13, Legge n. 388/2000);
·        soggetti che hanno adottato il regime dei minimi (art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007);
·        soggetti che hanno applicato il regime forfetario ex Legge n. 398/91.
All’omesso, tardivo o insufficiente versamento dell’acconto IVA è applicabile la sanzione del 30%. Tali violazioni possono essere comunque regolarizzate utilizzando il ravvedimento operoso.

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