FONTI RINNOVABILI: TORNA L’IVA AL 10% SUL CIPPATO
L’IVA sul cippato di legno torna al 10%. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito posto da Fiper e Aiel. L’Agenzia delle Entrate ha così confermato il parere dell’Agenzia delle Dogane che con nota 112878/RU del 19 luglio 2010 aveva definito il cippato un articolo non trattato chimicamente da trattare esclusivamente per la produzione di calore equiparabile a legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine, o in forme simili.
Il quesito è stato posto da Fiper e Aiel a seguito della pubblicazione della Risoluzione n. 124/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, in cui si stabiliva di applicare l’IVA al 20%.
Rispondendo al quesito, l’Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa-Settore Imposte Indirette-Ufficio IVA, lo scorso 23 dicembre ha comunicato che alla cessione del prodotto cippato si rende applicabile l’aliquota IVA del 10% di cui alla Tabella A, parte III del DPR 633/72 (Decreto IVA).
Il cippato a cui viene riconosciuta l’aliquota IVA del 10%, può provenire da legname di diverse qualità. Ciononostante, deve essere ottenuto attraverso un processo di taglio meccanico di sminuzzatura o cippatura, triturazione o frantumazione, senza aver subito trattamenti chimici. La destinazione d’uso deve essere esclusivamente per la combustione e distribuzione di calore agli utenti attraverso reti di teleriscaldamento.
26 Gennaio 2011
FONTI RINNOVABILI: TORNA L’IVA AL 10% SUL CIPPATO