30 Novembre 2010
CHIARIMENTI IN MATERIA DI ICI

CHIARIMENTI IN MATERIA DI ICI
La Direzione del federalismo fiscale, ha risposto ad alcuni quesiti posti da un Comune riguardanti:
- la determinazione del valore delle aree fabbricabili;
- le sanzioni in caso di omessa dichiarazione ICI;
- le sanzioni in caso di intervenuta edificabilità di aree non comunicata al contribuente.
In riferimento al primo punto, la Direzione ha fatto presente che l'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992 stabilisce che per le aree fabbricabili, il valore (base imponibile) è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
La norma citata individua i criteri da seguire per giungere ad una corretta e congrua valutazione del valore dei terreni ai fini ICI.
Pertanto, la modulazione del valore delle aree fabbricabili è rimessa alla valutazione discrezionale dell'ente locale impositore.
In riferimento al secondo punto, la Corte di Cassazione ha già affermato che l'obbligo della dichiarazione, a carico dei possessori di immobili soggetti ad ICI, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore, con riferimento all'inizio del possesso del bene immobile, ma permane fino a quando la dichiarazione (o la denuncia) non sia presentata. L'inosservanza determina  per ogni annualità  un'autonoma violazione.
Si deve tuttavia tener conto che a decorrere dal 2008, periodo in cui è divenuto operativo il sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, i contribuenti ICI non sono più tenuti a presentare la dichiarazione o la denuncia ICI se non per i casi residuali elencati nel nuovo modello di dichiarazione e relative istruzioni.
La nota in commento chiarisce che, nei casi in cui è venuto meno l'obbligo dichiarativo, non è più possibile irrogare le relative sanzioni.
Le stesse considerazioni valgono anche per le sanzioni riguardanti la comunicazione ICI, per gli anni precedenti al 2007.
In riferimento al terzo punto, se il Comune non provvede a dare comunicazione al titolare di un terreno dell'attribuzione della natura di area edificabile non può essere irrogata alcuna sanzione, in virtù del principio di carattere generale, previsto dall'articolo 10 della Legge n. 212 del 2002, della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.
Pertanto, la disapplicazione delle sanzioni può avvenire anche per le fattispecie verificatesi per le annualità precedenti al 1° gennaio 2003 (data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002) indipendentemente da una specifica istanza del contribuente.

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